Art. 3.
(Opere di interesse nazionale).

      1. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema elettrico, sono opere di interesse nazionale:

          a) gli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 50 MW e le infrastrutture connesse;

          b) gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti con produzione di energia elettrica o con produzione combinata di elettricità e di calore di potenza complessiva superiore a 1 MW e le infrastrutture connesse;

          c) gli elettrodotti aventi capacità di trasporto superiore a 50 MW;

          d) le stazioni di trasformazione e di conversione dell'energia elettrica aventi capacità di trasformazione superiore a 50 MW;

          e) gli impianti di rigassificazione.